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TASI (2014-2019)

Regolamento per l’applicazione della TASI

Chi deve pagare

ART. 4 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2014

SOGGETTI PASSIVI

  1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
  2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributoIn caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
  3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
  4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
  5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Fattispecie imponibili

L’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualiunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Definizioni:

  • “abitazione principale”: immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile
  • “pertinenze dell’abitazione principale”: immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ciò significa che, se la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo alle altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 perchè quest’ultima rientrerebbe la cantina inscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale; nel caso in cui sia la cantina che la soffitta siano accatastate unitamente all’unità ad uso, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in cataegoria catastale C/6 o C/7.
  • “fabbricato”: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • “area fabbricabile”: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
  • “terreno agricolo”: terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile.

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014. Il decreto stabilisce che sono ESENTI:

  • i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'”Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo decreto.

Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei comuni 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto n. 201 del 2011.

ATTENZIONE!!!!  X I TERRENI AGRICOLI PROBABILE RINVIO DEL PAGAMENTO AL 26 GENNAIO 2015

Modalità di Calcolo

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

Art. 1, comma 14 L. 208/2015: esclusione dall’applicazione della TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore, nonchè dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e a/9.

Art. 1, comma 10 L. 208/2015: riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastli A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nella categoria catstali A/1, A/8 e A/9.

Art. 1, comma 53 L. 208/2015: per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU (e la TASI), determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (Riduzione del 25%).

1 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati, la base imponibile dell’IMU è determinata rivalutando del 5% la rendita catastale rilevata dal certificato e applicando alla stessa i coefficenti moltiplicatori sotto riportati:

Cat. A 160
Cat. A/10 80
Cat. B 140
Cat. C/1 55
Cat. C/2, C/6, C/7 160
Cat. C/3, C/4, C/5 140
Cat. D (anno 2012) 65 (60)
Cat. D/5 80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Alla base imponibile come sopra determinata, viene applicata l’aliquota deliberata dal Comune, la quota e il periodo di possesso.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributoIn caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Quando si paga

L’imposta è dovuta in due rate scadenti a giugno e dicembre.

  • 1° Acconto: 16 giugno 2019
  • Saldo: 16 dicembre 2019

Come si paga

  • Modello F24 – sezione IMU e atri tributi locali (anche cartaceo)

Obbligo di pagamento in modalità telematica per i possessori di P.IVA e, dal 1° ottobre 2014, anche per le persone fisiche, non imprenditori o professionisti per importi superiori a €. 1.000,00, ovvero in caso di utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.

Codici tributo da utilizzare (*)

Aliquote

2019 – MANIFESTO ACCONTO-SALDO

Codici Tributo (*)

Risoluzione A.E. n. 46/E del 24.04.2014

3958 – TASI su abitazione principale e relative pertinenze

3959 – TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 – TASI per le aree fabbricabili

3961 – TASI per altri fabbricati

3962 – TASI (interessi)

3963 – TASI (sanzioni)

 

Pagine collegate

Ultima modifica: 25 Maggio 2020 alle 17:54
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