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IMU (2012-2019)

Riferimenti normativi:

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEL TRIBUTO

Vengono fornite di seguito le informazioni utili per il corretto adempimento del tributo, in vista della scadenza del pagamento dell’acconto per l’anno 2018.

Nell’apposita sezione è attivo il calcolatore IMU-TASI attraverso il quale sarà possibile effettuare il calcolo dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote previste dal Consiglio Comunale.

Chi deve pagare

L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che sono soggetti passivi:

  • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Si richiama l’attenzione sul comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. 16/2012, in base al quale, ai soli fini IMU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione;
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Fattispecie imponibili

L’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualiunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Definizioni:

  • “abitazione principale”: immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile
  • “pertinenze dell’abitazione principale”: immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ciò significa che, se la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo alle altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 perchè quest’ultima rientrerebbe la cantina inscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale; nel caso in cui sia la cantina che la soffitta siano accatastate unitamente all’unità ad uso, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in cataegoria catastale C/6 o C/7.
  • “fabbricato”: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • “area fabbricabile”: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
  • “terreno agricolo”: terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice Civile.

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014. Il decreto stabilisce che sono ESENTI:

  • i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'”Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo decreto.

Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei comuni 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto n. 201 del 2011.

ATTENZIONE!!!!  X I TERRENI AGRICOLI PROBABILE RINVIO DEL PAGAMENTO AL 26 GENNAIO 2015

Modalità di Calcolo

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

Art. 1, comma 14 L. 208/2015: esclusione dall’applicazione della TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore, nonchè dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e a/9.

Art. 1, comma 10 L. 208/2015: riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastli A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nella categoria catstali A/1, A/8 e A/9.

Art. 1, comma 53 L. 208/2015: per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU (e la TASI), determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (Riduzione del 25%).

1 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati, la base imponibile dell’IMU è determinata rivalutando del 5% la rendita catastale rilevata dal certificato e applicando alla stessa i coefficenti moltiplicatori sotto riportati:

Cat. A 160
Cat. A/10 80
Cat. B 140
Cat. C/1 55
Cat. C/2, C/6, C/7 160
Cat. C/3, C/4, C/5 140
Cat. D (anno 2012) 65 (60)
Cat. D/5 80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Alla base imponibile come sopra determinata, viene applicata l’aliquota deliberata dal Comune, la quota e il periodo di possesso.

A partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto alcune novità:

  • soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (= 3,80‰ relativamente a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione dell’abitazione principale, delle pertinenze e dei fabbricati rurali).
    Pertanto a decorrere dall’anno 2013 l’intera imposta, calcolata secondo le aliquote deliberate dall’Ente, sarà integralmente versata al Comune.
  • riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Infine, con il D.L. 54/2013, è SOSPESO il versamento dell’Imposta Municipale Propria per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative ediliziea proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ecc..

Esempio n. 1:

Abitazione (Cat. A) concessa in locazione per l’intero anno a residenti, posseduta al 100% per l’intero anno da un solo proprietario.
Rendita catastale: €. 250,00
Rendita catastale rivaluta: €. 262,50
Moltiplicatore: 160
Valore dell’immobile: €. 42.000,00
Aliquota deliberata: 8,60‰
Imposta dovuta (quota Comune) – cod. 3918 : €. 361,00

Esempio n. 2:

Aree edificabile di valore €. 20.000,00 acquistata il 10 febbraio 2013 da n. 2 comproprietari in parti uguali.
Valore: €. 20.000,00
Aliquota deliberata: 8,60‰
Quota di possesso: 50%
Mesi di possesso: 10
Imposta dovuta (quota Comune) – cod. 3916: €. 88,00

Esempio n. 3

Fabbricato di cat. D, posseduto dalla Soc. XXXX spa e utilizzato per lo svolgimento della propria attività dall’anno 2006.
Rendita: €. 5.000,00
Aliquota deliberata: 8,00‰
Quota di possesso: 100%
Mesi di possesso: 12
Imposta dovuta (totale): €. 2.730,00
Riserva Stato: €. 2.954,00
Quota Comune: €. 136,00

Quando si paga

L’imposta è dovuta in due rate scadenti a giugno e dicembre.

  • Acconto: 16 giugno 2019
  • Saldo: 16 dicembre 2019

Come si paga

  • Modello F24 – sezione IMU e atri tributi locali (anche cartaceo)

Obbligo per i possessori di P.IVA di effettuare il pagamento in modalità telematica.

Codici tributo da utilizzare (*)

  • Bollettino di C/c postale su conto corrente unico.

Aliquote

2019 – MANIFESTO ACCONTO-SALDO

Detrazioni

Abitazione principale e pertinenze = €. 200,00

Maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell’abitazione.

Assimilazioni

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

Riduzioni

Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni)

Art. 1, comma 10 L. 208/2015: riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nella categoria catsatali A/1, A/8 e A/9.

Art. 1, comma 53 L. 208/2015: per gli immobili a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU (e la TASI), determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (Riduzione del 25%).

Esenzioni

Terreni agricoli/incolti e Fabbricati rurali ad uso STRUMENTALE

(indipendentemente dalla categoria catastale attribuita)

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, c. 6, del D.lgs n. 23/2011.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

Codici Tributo (*)

Quota Comune Quota Stato
3914 – IMU terreni ====
3916 – IMU aree edificabili ====
3918 – IMU altri fabbricati ====
3912 – IMU abitazione principale e pertinenze
3930 – IMU fabbr. cat. D (incremento comune) 3925 – IMU fabbr. cat. D

Pagine collegate

Ultima modifica: 25 Maggio 2020 alle 17:53
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