ALBO UNICO DELLE PERSONE DISPOSTE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
(Legge 21 marzo 1990, n. 53)
IL SINDACO
In adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 7. Della Legge 21 marzo 1990, n. 53;
INVITA
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla sopracitata Legge – con esclusione di coloro che sono compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1) – a dichiararsi disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale, entro il mese di ottobre c.a., presentando apposita domanda al Sindaco di questo Comune.
L’iscrizione nell’albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici responsabili dell’Azienda Sanitaria Locale;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.