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ORDINANZA SINDACO N.09/20: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO COVID 19.

04/04/2020

A partire dalla data odierna, sabato 04 aprile 2020  e fino alle ore 24  di lunedì 13 aprile 2020:

IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI:

  • È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di necessità ovvero per motivi di salute.
  • E’ vietato lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell’efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020.
  • Sono vietati gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
  • È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. E’ consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell’ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio dichiarato e comunque entro il raggio di 200 metri.
  • E’ vietato percorrere tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi.
  • Vige il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale; è stato chiarito che, fermo restando le  limitazioni indicate,. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto
  • E’ vietata l’ attività sportiva.
  • L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione di residenza o domicilio e comunque entro e non oltre il limite di metri 200 dalla stessa, evitando in ogni caso assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone.
  • I Cimiteri sono chiusi all’utenza, al fine di evitare assembramenti di persone. L’ingresso sarà consentito, fino a diversa disposizione, solo per le tumulazioni programmate alla presenza di un numero ristretto di persone e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

IN MERITO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ED EDILIZIE , FATTI OVVIAMENTE SALVE LE DISPOSIZIONI DILEGGE  EMANATE DAGLI ENTI SOVRAORDINATI CHE DOVESSERO DIVERSAMENTE STABILIRE:

  • l’accesso negli orari di apertura alle attività economiche tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, è consentito solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente.
  • L’attività edilizia e dei cantieri edili è sospesa su tutto il territorio comunale.
  • Sono consentiti solo ed esclusivamente casi di accertata urgenza ed interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall’Amministrazione Comunale e comunicati alla Prefettura di Genova.
  • Il rilascio di autorizzazioni di occupazione/rottura suolo pubblico sono sospesi, fatti salve opere riguardanti interventi di ripristino dei servizi pubblici.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Eventuali precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Le inottemperanza alla presente ordinanza concorreranno all’impianto sanzionatorio, salvo che il fatto non costituisca reato, con le violazioni sanzionate  a norma e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell’art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

IL SINDACO DI NE

Francesca Garibaldi

IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA E’ CONSULTABILE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE PAGINA WEB O SULL’ ALBO PRETORIO ON-LINE  DEL COMUNE DI NE

Ultima modifica: 4 Aprile 2020 alle 10:09
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