La proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale al 30 aprile 2021, indicata dal Governo nel DL n. 2 del 14 gennaio 2021, ha comportato un sostanziale spostamento delle scadenze burocratiche connesse al settore automobilistico.
Più in dettaglio, la circolare n. 2143 diramata giovedì 21 gennaio 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stabilisce lo “slittamento” di 90 giorni per tutti i documenti, le pratiche e gli attestati la cui scadenza originaria era il 30 aprile 2021: si va, dunque, al 29 luglio prossimo. Gli agenti delle forze di polizia, già informati degli indirizzi operativi specifici, dovranno – nel caso di controllo su strada – tenere conto delle proroghe indicate nella circolare ministeriale.
PROROGA VALIDITÀ DELLE PRATICHE PER AUTORIZZAZIONI
- Foglio rosa: rilascio per esame. Le pratiche in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 vengono prorogate al 29 luglio 2021 (qualora la relativa validità non sia già stata rinnovata che è, nel caso, applicabile anche ai fogli rosa per i quali sia già stato chiesto il riposto di teoria), secondo la circolare MIT n. 2 del 21 gennaio 2021
- Autorizzazione all’esercitazione alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica. Le pratiche in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 vengono prorogate al 29 luglio 2021
- Richiesta di riporto di teoria. La possibilità che l’esame di teoria (superato con esito positivo) resti valido se il candidato non abbia superato anche l’esame di guida nei sei mesi di durata del foglio rosa lascia, dal 30 luglio 2021 e per i fogli rosa prorogati al 29 luglio, 2 mesi in più più per richiedere il riporto dell’esame di teoria
- Richiesta esame di teoria per patente di guida (marca operativa). Le pratiche registrare fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 hanno un anno di validità a partire dalla registrazione (anche nel caso di precedenti proroghe)
- Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma della validità). I documenti in scadenza dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 vengono prorogati di 7 mesi in tutta l’Unione Europea (Italia compresa, dunque) a partire dalla data di scadenza indicata. Le patenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021 vengono prorogate, soltanto per la circolazione in Italia, al 29 luglio 2021; tuttavia, la loro validità come documento di riconoscimento resta fino al 30 aprile 2021
- KA e KB: rinnovo. I documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 restano validi per 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ovvero fino al 29 luglio 2021, a condizione che “Evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità”
- ADR: rinnovo (per la circolazione in Italia). I documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 vengono prorogati per 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29 luglio 2021
- Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia). I documenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 vengono prorogati per 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29 luglio 2021
- Rinnovo CQC rilasciata in Italia. I documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 28 dicembre 2020 vengono prorogati, per circolare in Italia, 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29 luglio 2021. Per i documenti in scadenza fra il 29 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2020, la validità viene prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza. I documenti che scadono fra il 1 gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021 vengono prorogati al 29 luglio 2021 soltanto per circolare in Italia. Per circolare all’estero: la proroga è di 7 mesi a decorrere dalla data di scadenza
- Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso dall’Italia. I documenti in scadenza fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 agosto 2020 vengono prorogati di 7 mesi a partire dalla data di scadenza indicata
PRATICHE PER PROCEDIMENTI: PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
- Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni). Per i documenti sospesi fra il 31 gennaio 2020 ed il 28 ottobre 2020, non si tiene conto di tale periodo. Dunque, indica la circolare MIT n. 16356 del 12 giugno 2020, “A partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino”
- Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio. I documenti sospesi fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 vengono prorogati di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale (30 aprile 2021), cioè fino al 27 luglio 2021
ALTRE AUTORIZZAZIONI
- Certificato medico ai sensi dell’art. 119 CdS. Le pratiche redatte fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 vengono prorogate di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29 luglio 2021
- Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC. I documenti rilasciati fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 vengono prorogati di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29 luglio 2021
- Permesso provvisorio di guida (permesso CML-Commissione Medica Locale). I documenti rilasciati fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29 luglio 2021
- Attestato CML (Commissione Medica Locale) per conducenti over 65 guida autoarticolati. Gli attestati rilasciati fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29 luglio 2021
- Attestato CML (Commissione Medica Locale) per conducenti over 60 guida autobus. Gli attestati rilasciati fra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29 luglio 2021.
REVISIONE AUTO: LE SCADENZE AL 2021
Si ricordano inoltre , al fine di non incorrere in sanzioni , tutte le scadenze al 2020 e al 2021 delle revisioni veicoli attualmente in vigore mese per mese ( DL 76/2020 + REGOLAMENTO EUROPEO 698/2020 ) .
– Scadenza originaria: fino al 31/1/2020 (senza data iniziale). Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia a tutte le categorie di veicoli.
– Scadenza originaria: dall’1/2/2020 al 29/2/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/2/2020 al 29/2/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/3/2020 al 31/3/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica in Italia e su tutto il territorio UE alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/3/2020 al 31/3/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/4/2020 al 30/4/2020. Proroga al 30/11/2020. Si applica in Italia e su tutto il territorio UE alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/4/2020 al 30/4/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/5/2020 al 31/5/2020. Proroga al 31/12/2020. Si applica in Italia e su tutto il territorio UE alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/5/2020 al 31/5/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/6/2020 al 30/6/2020. Proroga al 31/01/2021. Si applica in Italia e su tutto il territorio UE alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/6/2020 al 30/6/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/7/2020 al 31/7/2020. Proroga al 28/02/2021. Si applica in Italia e su tutto il territorio UE alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/7/2020 al 31/7/2020. Proroga al 31/10/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/8/2020 al 31/8/2020. Proroga al 31/03/2021. Si applica in Italia e su tutto il territorio UE alle categorie di veicoli M, N, O3, O4, T5.
– Scadenza originaria: dall’1/8/2020 al 31/8/2020. Proroga al 31/12/2020. Si applica solo in Italia alle categorie di veicoli L, O1, O2.
– Scadenza originaria: dall’1/9/2020 al 30/9/2020. Proroga al 31/12/2020. Si applica solo in Italia a tutte le categorie di veicoli.
– Scadenza originaria: dall’1/10/2020 al 31/10/2020. Proroga al 28/2/2021. Si applica solo in Italia a tutte le categorie di veicoli.
– Scadenza originaria: dall’1/11/2020 al 30/11/2020. Proroga al 28/2/2021. Si applica solo in Italia a tutte le categorie di veicoli.
– Scadenza originaria: dall’1/12/2020 al 31/12/2020. Proroga al 28/2/2021. Si applica solo in Italia a tutte le categorie di veicoli.
Categorie di veicoli, ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Strada.
– Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi almeno quattro ruote (include ovviamente le automobili).
– Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.
– Categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate;
– Categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate.
– Categoria T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h.
– Categoria L: ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote (asimmetriche o simmetriche), nonché quadricicli e quadricicli leggeri.
– Categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate.
– Categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate.