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COVID-19: DECRETO NATALE 2020

19/12/2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.12.2020 n. 313, il Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà:

  • Zona Rossa nei giorni prefestivi e festivi
  • Zona Arancione nei giorni feriali

 Le misure  nei giorni in Zona Rossa

Nei festivi e prefestivi compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Rossa (si applicano le misure di cui all’articolo 3 del dpcm del 03.12.2020) e saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare:

  • nei giorni 24 – 25 – 26 – 27 e 31 dicembre
  • nei giorni 1 – 2 – 3 – 5 – 6 gennaio

gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. È tuttavia consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura:

  • degli esercizi commerciali
  • dei centri estetici
  • dei Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)

restano aperti:

  • supermercati
  • negozi di beni alimentari e di prima necessità
  • farmacie e parafarmacie
  • edicole
  • tabaccherie
  • lavanderie
  • parrucchieri e barbieri

Le chiese e i luoghi di culto fino alle 22.00 per le funzioni religiose

 Le misure  nei giorni in Zona Arancione

Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Arancione (si applicano le misure di cui all’articolo 2 del dpcm del 03.12.2020), in particolare:

  • nei giorni 28 – 29 – 30 dicembre
  • e il 4 gennaio

gli spostamenti sono consentiti all’interno del proprio comune, senza giustificare il motivo, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi:

  • Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)

I negozi restano aperti fino alle 21.00.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro Comune.

DOCUMENTI                                                                                                                                                                                          

 

Resta consentito anche svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.

Chi viola le norme del decreto  è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l’articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Ultima modifica: 14 Gennaio 2021 alle 10:29
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