E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.12.2020 n. 313, il Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà:
- Zona Rossa nei giorni prefestivi e festivi
- Zona Arancione nei giorni feriali
Le misure nei giorni in Zona Rossa
Nei festivi e prefestivi compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Rossa (si applicano le misure di cui all’articolo 3 del dpcm del 03.12.2020) e saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare:
- nei giorni 24 – 25 – 26 – 27 e 31 dicembre
- nei giorni 1 – 2 – 3 – 5 – 6 gennaio
gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, necessità e salute. È tuttavia consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata (visita ad amici o parenti), ubicata nella stessa regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura:
- degli esercizi commerciali
- dei centri estetici
- dei Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)
restano aperti:
- supermercati
- negozi di beni alimentari e di prima necessità
- farmacie e parafarmacie
- edicole
- tabaccherie
- lavanderie
- parrucchieri e barbieri
Le chiese e i luoghi di culto fino alle 22.00 per le funzioni religiose
Le misure nei giorni in Zona Arancione
Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Arancione (si applicano le misure di cui all’articolo 2 del dpcm del 03.12.2020), in particolare:
- nei giorni 28 – 29 – 30 dicembre
- e il 4 gennaio
gli spostamenti sono consentiti all’interno del proprio comune, senza giustificare il motivo, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi:
- Bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio)
I negozi restano aperti fino alle 21.00.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro Comune.
DOCUMENTI
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Decreto legge del 18.12.2020 n. 172
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Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021
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SLIDE Pdf DECRETO NATALE 2020
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Dpcm 3 dicembre 2020 (pdf)
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Allegati (pdf)
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Dpcm 3 dicembre 2020 (pdf testuale)
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Allegati (pdf testuale)
Resta consentito anche svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.
Chi viola le norme del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l’articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.