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COVID19- Misure per le festività – DPCM 3 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale

04/12/2020

È pubblicato sulla G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020 il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Le nuove norme saranno in vigore dal 4 Dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021  

Il testo, introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 ed estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Inoltre, si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
  • Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

RICONGIUNGIMENTI – Il Premier Conte ha precisato che “Sarà sempre consentito il rientro nel comune dove si ha residenza, domicilio o dove è la proprio abitazione: questo permetterà il ricongiungimento alle coppie lontane e distanti per motivi di lavoro ma che convivono con una certa periodicità nella stessa abitazione di ricongiungersi”

BAR E RISTORANTI
• Le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
• Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
• Dopo le ore18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
• Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

SCUOLA:
DAL 7 GENNAIO SUPERIORI IN PRESENZA AL 75%
• Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%,ma a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza;
• Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per ibambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa;
• Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
• Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
• Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
• Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico;

CHIUSURA STRADE E PIAZZE CONTRO ASSEMBRAMENTI
• Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata  in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.

Sotto il link alle

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Ultima modifica: 14 Gennaio 2021 alle 10:30
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