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NUOVO DPCM VALIDO FINO AL 3 DICEMBRE- LIGURIA ZONA COVID “GIALLA”

05/11/2020

Emanato il nuovo DPCM: in sintesi e dettaglio tutte le disposizioni .

MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.

Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:

  • limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Sospesi corsi di formazione pubblici e privati che possono svolgersi solo con modalità a distanza.
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Rimangono sospese le seguenti attività:

  • servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • parchi tematici e di divertimento
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
  • sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi.
  • sale da ballo, discoteche o locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE VALIDE IN LIGURIA 

L’Ordinanza del Ministro della Salute ( valida dal 6 novembre 2020 per 15 giorni ) colloca attualmente la LIGURIA  fra le regioni in ‘zona GIALLA’

Le norme anticovid, dunque, saranno proporzionate con il livello della criticità.

Nelle Regioni in prima fascia ( GIALLA ), cioè quelle meno esposte sul fronte degli ospedali e della diffusione del coronavirus:

  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza
  • attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
  • riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • Chiusura di bar e ristoranti alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica); sempre possibile l’asporto;
  • Non è previsto uno stop generale alle mobilità tra le Regioni: il divieto di ingresso e uscita vale solo per le Regioni in zona arancione e rossa. Viene fortemente raccomandato di limitare i movimenti alle attività essenziali (lavoro, studio, salute, emergenze);
  • divieto di circolare tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, salute e necessità. 
  • Obbligatoria l’autocertificazione per chi si sposterà tra le ore 22:00 e le ore 5:00 e avrà comprovate esigenze lavorative o motivi di salute SCARICA QUI L’AUTOCERTIFICAZIONE.
  • I Sindaci possono chiudere strade e piazze anche per tutto il giorno, non solo nelle fasce serali;
  • I negozi restano aperti, idem parrucchieri, barbieri, estetisti;
  • Restano chiusi ancora parchi tematici, cinema, teatri, sale e corner scommesse. Si aggiungono alle chiusure nazionali i musei e le mostre;
  • restano chiuse palestre, piscine, teatri e cinema. Aperti i centri sportivi;
  • Per le Messe e l’accesso ai luoghi di culto, restano validi i Protocolli già in essere;
  • Chiusi gli impianti sciistici;
  • sospensione di attività di sale giochi e bingo, sale scommesse e slot machine.
  • I centri commerciali sono chiusi nel week-end.

Nelle Regioni “a rischio alto” ( ARANCIONE ) sulla base dei parametri di contagio stabiliti dall’ISS, è prevista anche la serrata totale di bar e ristoranti, oltre al divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.
In particolare:

  • Divieto di entrata e di uscita dalla regione, sempre ad eccezione dei motivi di salute, di lavoro o di estrema necessità, giustificati con autocertificazione. Consentito lo spostamento da e verso la scuola ed il rientro verso il domicilio o la residenza;
  • Divieto di qualsiasi spostamento dal proprio Comune di residenza, di domicilio o di abitazione, tranne per i soliti motivi (salute, lavoro, scuola, comprovata necessità o servizi non usufruibili o non disponibili nel proprio municipio);
  • Chiusura di tutte le attività di ristorazione, compresi bar, gelaterie o pasticcerie, tranne per mense e catering. Consentita la consegna a domicilio.

Nelle Regioni “a rischio massimo” (ROSSE):

  • Divieto di entrata e di uscita dalla regione;
  • Divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • Chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, tranne alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole;
  • Chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la consegna a domicilio e, solo fino alle 22, la ristorazione d’asporto;
  • Sospensione di tutte le attività sportive anche all’aperto. Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e con l’obbligo di indossare la mascherina. Consentita anche l’attività sportiva esclusivamente individuale e solo all’aperto;
  • Didattica a distanza nelle scuole dalla seconda media in su. Restano, quindi, le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle elementari e nella prima media, con obbligo di mascherina tranne per i bambini fino a 6 anni.

L’inserimento delle regioni in una o nell’altra fascia verrà determinato in base all’andamento settimanale della pandemia. I provvedimenti saranno validi per almeno 15 giorni nel livello 4, cioè in quello di maggiore rischio.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

IN ALLEGATO LA TABELLA A COLORI DI RAFFRONTO DELLE MISURE PREVISTE PER LE TRE FASCE DI ALLERTAMENTO COVID ITALIA

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