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REGIONE LIGURIA: ORDINANZA N.28/2020 DEL 10 MAGGIO 2020

11/05/2020

CHE COSA PREVEDE LA NUOVA ORDINANZA (VALIDITA’ FINO AL 17 MAGGIO):

– Sono consentiti gli accessi alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche tutte ed indipendentemente dai codici ATECO oltre che a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi ad oggi chiusi, per interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino, predisposizione delle attività tutte per adeguarsi alle linee guida INAIL a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e comunque per ogni attività connessa alla riapertura delle attività medesime nel rispetto del distanziamento sociale;

– E’ consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove determinati;

– Sono consentiti all’interno del territorio della regione Liguria gli spostamenti per necessità anche con coresidenti con obbligo di rientro in giornata;

-Indipendentemente dal codice ATECO è assentita la riapertura di Residenze Turistiche Alberghiere (RTA), locande e alberghi diffusi (ricomprese tra le strutture ricettive alberghiere al pari degli alberghi) e delle strutture ricettive di tipo affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze, di cui all’articolo 16 della legge regionale I.r. 12 novembre 2014 n. 32, previ interventi di sanificazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove determinati;

– E’ consentito svolgere nell’ambito della regione Liguria, esclusivamente in forma individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da DPCM per minori e persone non autosufficienti) e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2 le attività motorie quali ad esempio: corsa, tiro con l’arco, tiro a volo, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo; attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo); è comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;

-Sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Regione Liguria per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, anche con coresidenti;

– Sono consentite, fra le attività motorie, dalle ore 6 alle 22, anche le uscite in barca, anche con più persone purché coresidenti;

-Fra le attività motorie consentite in forma individuale rientrano anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally, motocross, moto turismo) purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai DPCM governativi e dalle Ordinanze regionali;

-E’ consentito svolgere sul territorio della Regione Liguria le seguenti attività, anche con i coresidenti ed obbligo di rientro alla propria abitazione in giornata:
1) Pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni: che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010; nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
2) Controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art.19 della legge n. 157/92, dell’art. 36 della l.r. n.29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti;
3)Prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell’art. 35 della l. r. n. 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/2016;
4) Raccolta funghi nel rispetto della L.R. 11/7/2014 n. 17 e s.m.i.;
5) Raccolta tartufi nel rispetto della L.R. 26/4/2007 n. 18 e s.m.i.;

-E’ consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1″. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni: il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini; lo spostamento è consentito ai coresidenti e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza; in ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.

– E’ consentito l’allenamento e addestramento di animali nonché l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate, all’interno del territorio della Regione Liguria e nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;

– E’ consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali ovvero da parte di tesserati presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale ed adozione di regolamentazione che garantisca un accesso su prenotazione finalizzata a garantire rispetto dello stesso;

– E’ consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento con i coresidenti nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o nei Comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVlD-19;

– E’ consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente con coresidenti e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

Ordinananza Regione Liguria n. 28 del 10.05.2020

Ultima modifica: 18 Maggio 2020 alle 10:16
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