SI AVVISA CHE con decorrenza dalle ore 00:00 del giorno 05 maggio 2020 e fino al giorno 17 maggio 2020 compreso saranno vigenti le seguenti disposizioni:
IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI:
atteso che l’Ordinanza Regione Liguria n.25/2020 prevede che i Sindaci possano decidere di adottare misure più restrittive, si è deciso di intervenire sugli orari di effettuazione di alcune attività nel malaugurato caso che si dovesse rendere necessario effettuare interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili:
- Dalle 6 alle 22, sul territorio comunale di Ne per i residenti nell’ambito della Città Metropolitana di Genova l’ attività motorie all’aria aperta ( non intendendo in tal caso trekking o corsa o percorrenza dei sentieri escursionistici,attività per le quali bisogna rifarsi ai punti sottoindicati) , in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, evitando in tal senso assembramenti e nel rispetto del distanziamento sociale di 1 metro .
- Dalle 6 alle 18, sul territorio comunale di Ne per i residenti nell’ambito della Città Metropolitana di Genova (anche spostandosi con il proprio mezzo) sono consentite esclusivamente in modalità individuale, nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri attività quali, bicicletta, trekking, mountain bike, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l’arco oltre alle attività sportive acquatiche individuali come la pesca sportiva dilettantistica ( salvo che per i minori e le persone non completamente autosufficienti, in tal caso è previsto un accompagnatore ). Si invita comunque sempre alla prudenza, al fine di evitare il più possibile eventuali interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili.
- Dalle 6 alle 18, sul territorio comunale di Ne per i residenti nell’ambito della Città Metropolitana di Genova è consentito percorrere i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi sempre nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri . Si invita comunque sempre alla prudenza, a indossare abbigliamento e calzature adeguate al fine di evitare il più possibile eventuali interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili.
- I Cimiteri parrocchiali potranno essere aperti dalle ore 09 alle ore 17 alle seguenti condizioni:
- Rispetto distanza di sicurezza interpersonale (minimo un metro);
- Obbligo di indossare mascherina di protezione;
- In caso di tumulazione di un defunto, è consentita la presenza del coniuge o convivente del deceduto e dei parenti in linea retta di primo grado, sempre nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
- La cerimonie funebri potranno essere svolte con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
- E’ consentito ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile ed è obbligatorio il rientro in giornata alla propria residenza/domicilio dichiarato.
- E’ consentita ai residenti in Regione Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo a condizione che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori Regione.
- Gli spostamenti di autovetture e motoveicoli con passeggero a bordo sono consentiti per i motivi sopraesposti solo se provenienti dalla stessa residenza.
- Permane in vigore il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale.
- Sono vietati gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
- Resta vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco , ai giardini pubblici ed aree pic nic.
- E’ consentita la vendita di cibo e bevande da asporto(take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all’esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all’interno dell’esercizio. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande nonché è vietata la sosta nelle immediate vicinanze degli stessi , evitando , in ogni caso, assembramenti. Bisogna attendere in coda all’esterno, rispettare le distanze ed essere dotati di mascherina.
- L’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mercati all’aperto, mezzi di trasporto pubblico e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente. I titolari di dette attività dovranno inibire l’ingresso a tutti coloro che non ottempereranno alle sopracitate prescrizioni. Bisogna attendere in coda all’esterno, rispettare le distanze ed essere dotati di mascherina. Analogamente bisognerà comunque comportarsi in tutte la occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
- Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso ad attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti.
- L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all’art. 3. C. 2 del DPCM, è fortemente raccomandato in tutte le aree al di fuori della proprietà privata.
- Tutte le proprie precedenti disposizioni in materia si intendono abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.
AV V E R T E I N O LT R E
– che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell’art. 4 “Sanzioni e controlli” del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale […]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fin a un terzo”.
IL SINDACO DI NE
Francesca Garibaldi
IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA E’ CONSULTABILE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE PAGINA WEB O SULL’ ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI NE