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REGIONE LIGURIA: ORDINANZA N.25 DEL 3 MAGGIO 2020

03/05/2020

Ordinanza n.25 del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – validità dal 4 al 17 maggio

ORDINANZA TOTI 

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE A INTERPRETAZIONE ATTUATIVA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPCM DEL 26 APRILE 2020:

Tra le novità (e qualche conferma):

  • via libera alla vendita di cibo e bevande da asporto (take away), previa ordinazione, garantendo il ritiro dei prodotti con appuntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti all’esterno e consentendo la presenza di un cliente alla volta all’interno dell’esercizio. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.
  • via libera alla spesa o all’approvvigionamento di bevande e generi alimentari anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio nei territori delle Province o della Città Metropolitana. Il nuovo limite, quindi, diventa la Provincia.
  • via libera alla vendita di calzature per bambini, anche nei negozi che vendono calzature per adulti ma con il divieto di vendita di tipologie differenti dalle calzature per bambini;
  • via libera alle attività sportive dalle 6 alle 22 nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana (anche spostandosi con il proprio mezzo) nel rispetto del distanziamento sociale di 2 metri quali, ad esempio, bicicletta, trekking, mountain bike, tennis singolo, arrampicata sportiva, passeggiata a cavallo, corsa, tiro con l’arco oltre alle alle attività sportive acquatiche individuali come wind surf, barca a vela (con a bordo al massimo due persone residenti nella stessa abitazione), attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, con il divieto di utilizzare strutture a uso comune come spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi;
  • via libera alle passeggiate all’aria aperta dalle 6 alle 22 nel rispetto del distanziamento sociale (almeno 1 metro);
  • spostamenti su tutto il territorio regionale per incontrare congiunti o recarsi nei cimiteri, con obbligo di rientrare in giornata alla propria abitazione;
  • via libera alla possibilità di raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per attività di manutenzione e riparazione necessarie, con spostamento individuale e obbligo di rientro in giornata;
  • gli spostamenti in macchina con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore purché sia residente (o domiciliato) con il guidatore;
  • gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati in due, solo se residenti (o domiciliate) insieme;
  • via libera allo svolgimento individuale di: pesca sportiva ricreativa sia in acque interne sia in mare (al massimo due persone residenti nella stessa abitazione per imbarcazione), con l’obbligo di rientro in giornata presso la loro abitazione, controllo della fauna selvatica, prelievo venatorio di selezione degli ungulati;
  • via libera alle sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, che praticano sport riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dal Cip e dalle rispettive federazioni;
  • coltivazione del proprio orto o terreno all’interno del territorio regionale;
  • commercio al dettaglio di prodotti florivivasitici;
  • allenamento e addestramento di cavalli in modalità individuale sul territorio regionale;
  • allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate su territorio regionale;
  • manutenzione delle imbarcazioni di proprietà che si trovano nel territorio regionale da parte dei residenti in Regione Liguria;
  • I Sindaci possono disciplinare con proprie ordinanze l’apertura di parchi, cimiteri e usare misure più restrittive rispetto alla nuova ordinanza della Regione Liguria.

Permane  l’obbligo di utilizzare la mascherina per chi accede a luoghi chiusi accessibili al pubblico, fatta eccezione per i bambini sotto i sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

ALLEGATI DEL DOCUMENTO:  ORDINANZA 25/2020

Ultima modifica: 4 Maggio 2020 alle 07:18
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