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REGIONE LIGURIA: ORDINANZA N.22 DEL 26 APRILE 2020

26/04/2020

– E’ consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

– Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;

– Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

– E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;

– E’ consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”;, garantendo il distanziamento sociale;

– E’ consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta: corsa e utilizzo della bicicletta esclusivamente in modalità individuale nell’ambito del Comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova dalle ore 6.00 alle ore 22.00; passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare, da svolgersi esclusivamente lungo moli e banchine, esercitati individualmente e nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente nell’ambito del Comune di residenza (o abituale domicilio) dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

– E’ consentito svolgere le passeggiate all’aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del Comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o di abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

– E’ consentita ai residenti in Regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1”. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori Regione.

– E’ consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;

– E’ consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;

– E’ consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;

– E’ consentito l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;

– E’ consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o nei Comuni dove sono le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

– E’ consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o nei Comuni dove hanno seconde case di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

– Sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero anche sul sedile anteriore solo se provenienti dalla stessa residenza;

– Gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.

– I sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale.

ordinanza regione liguria 26 aprile 2020

Ultima modifica: 27 Aprile 2020 alle 11:30
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