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ORDINANZA N.11/2020:DISPOSIZIONI MISURE RESTRITTIVE ATTUATE NEL COMUNE DI NE DAL GIORNO 16 APRILE 2020 E FINO AL GIORNO 3 MAGGIO 2020

16/04/2020

Con decorrenza dal giorno 16 aprile 2020 e fino al giorno 3 maggio 2020

IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI:

  • È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’ interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di necessità ovvero per motivi di salute.
  • E’ vietato lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell’ efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020.
  • Sono vietati gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
  • È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. E’ consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell’ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio dichiarato e comunque entro il raggio di 200 metri.
  • E’ vietato percorrere tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi.
  • Vige il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
  • fermo restando le  limitazioni indicate non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto.
  • E’ vietata l’ attività sportiva.
  • L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione di residenza o domicilio e comunque entro e non oltre il limite di metri 200 dalla stessa, evitando in ogni caso assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone.
  • I Cimiteri sono chiusi all’ utenza, al fine di evitare assembramenti di persone. L’ingresso sarà consentito, fino a diversa disposizione, solo per le tumulazioni programmate alla presenza di un numero ristretto di persone e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • l’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mercati all’ aperto e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente.
  • Sono consentite ai sensi dell’Ordinanza Regione Liguria n. 19 del 14 aprile 2020 :
  1. nel novero delle attività agricole consentite sono comprese, oltre la manutenzione del verde pubblico e privato, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti ( poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali.

13 )  le attività di cui al punto 12) al fine di rispettare le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, potranno essere svolte a condizione che sia un solo componente per famiglia a muoversi all’ interno del territorio comunale o proveniente da Comune immediatamente attiguo intendendo in tal senso  quelli  confinanti con Ne.

IN MERITO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ED EDILIZIE , FATTI OVVIAMENTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE  EMANATE DAGLI ENTI SOVRAORDINATI CHE DOVESSERO DIVERSAMENTE STABILIRE:

  • la sospensione di qualsiasi tipo di attività di edilizia e dei cantieri edili su tutto il territorio comunale, tranne le attività consentite dall’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 14 aprile 2020, ovvero:
  1. le opere minori di cui al DPR 380/2001 ovvero:
  • attività edilizia libera, di cui all’art. 6
  • opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA di cui all’art. 6bis

fermo restando il pieno rispetto di tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, di cui al protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, nell’esecuzione delle attività consentite dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: • nella predisposizione dell’area di cantiere l’esecutore dei lavori , il proprietario/committente  (attraverso i professionisti preposti) dovranno  prioritariamente valutare le misure di accesso da parte dei lavoratori ai luoghi di lavoro evitando per quanto oggettivamente possibile percorsi promiscui o interferenti con aree di pubblico transito o di transito condominiale, eventualmente creando barriere separatrici idonee; • la comunicazione della ripresa dei lavori, nel caso in cui questa sia stata interrotta a causa delle misure dettate per l’emergenza sanitaria in corso, dovrà essere preventivamente fatta pervenire via pec al Protocollo del Comune di Ne  per i controlli del caso da parte degli uffici all’ uopo preposti.

  • Sono altresì consentiti esclusivamente casi di accertata urgenza ed interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall’ Amministrazione Comunale e comunicati alla Prefettura di Genova.
  • Il rilascio di autorizzazioni di occupazione/rottura suolo pubblico sono sospesi, fatti salve opere riguardanti interventi di ripristino dei servizi pubblici.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Le inottemperanze alla presente ordinanza concorreranno all’impianto sanzionatorio, salvo che il fatto non costituisca reato, con le violazioni sanzionate  a norma e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell’art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

IL SINDACO DI NE

Francesca Garibaldi

IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA E’ CONSULTABILE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE PAGINA WEB O SULL’ ALBO PRETORIO ON-LINE  DEL COMUNE DI NE

Ultima modifica: 28 Aprile 2020 alle 09:25
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